1. All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «ad una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale» e le parole: «dalla Camera stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Assemblea stessa»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
c) al quarto comma, le parole: «della Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale».