Art. 15.

      1. All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «ad una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale» e le parole: «dalla Camera stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Assemblea stessa»;

          b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

 

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Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea nazionale, se il Governo o un decimo dei componenti dell'Assemblea medesima o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dall'Assemblea stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni»;

          c) al quarto comma, le parole: «della Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale».